Art. 21.
(Alimenti).

      1. Salvo quanto previsto nel patto di solidarietà civile, i contraenti sono tenuti fra loro all'obbligo alimentare.
      2. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, la parte che versa in stato di bisogno può chiedere gli alimenti all'altra parte per un tempo non superiore a due anni.
      3. Gli alimenti versati in attuazione del presente articolo vanno commisurati in proporzione allo stato di bisogno del richiedente, alle condizioni economiche di chi li deve somministrare e alla durata del rapporto di coppia.
      4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447 e 448 del codice civile.